Art. 60.
(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla regione autonoma ai sensi dell'articolo 58, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia.
      2. Nelle materie di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 56, qualora la regione autonoma eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.